Art. 16.
(Informazioni relative all'ambiente).

      1. Per informazioni relative all'ambiente si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, grafica, visiva, sonora, elettromagnetica, contenuta in banche dati o di qualunque altra specie, in merito allo stato delle acque, del suolo, dell'aria, della flora, della fauna, del territorio e degli spazi naturali, nonché informazioni relative a quelle attività, incluse quelle nocive quali il rumore, che incidono o possono incidere sugli stessi, nonché relative agli interventi atti a tutelarli, ivi compresi misure amministrative e programmi di gestione dell'ambiente.

      2. È consentito l'accesso anche agli atti preparatori, consultivi e interni ai sensi di

 

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legge o di regolamento intervenuti nelle relative sequenze procedimentali riguardanti gli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione direttamente inerenti la materia ambientale.
      3. Il diritto di accesso di cui al presente articolo si esercita nei confronti dello Stato, degli enti locali, degli altri enti ed organismi di diritto pubblico, delle aziende autonome, dei concessionari di pubblici servizi, eccettuati gli organi che esercitano competenze giudiziarie.